Art. 5 — Istituzione di un numero verde

E' istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonche' a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunita' di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Testo vigente dal 18 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-01-09;7~art5 · fonte del testo

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