In deroga al disposto del terzo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive variazioni, le modificazioni degli statuti universitari approvate entro il 31 dicembre 1963, entrano immediatamente in vigore.
Testo vigente dal 13 febbraio 1963
