[1]Quando, per fatti commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, si deve pronunciare condanna ad una pena non preveduta dal codice stesso, il giudice applica quella che vi corrisponde, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

[2]Nondimeno: 1° quando in luogo della detenzione e' applicata la reclusione, questa e' scontata a norma del numero 1° dell'articolo 21. Per ogni altro effetto giuridico si applicano le disposizioni piu' favorevoli; 2° continueranno ad applicarsi le pene del confino, della interdizione dai pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. Si osserva, in tal caso, quanto e' disposto dal numero 2° dell'articolo 21; 3° per la vigilanza speciale si osserva il disposto dell'articolo 54.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art24 · fonte del testo

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