L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente: "La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: 20 punti per la prima prova pratica; 20 punti per la seconda prova pratica; 10 punti per la prova orale. I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

  • a)titoli di carriera: punti 30;
  • b)titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;
  • c)titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10. Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore di farmacia. L'idoneita' nella disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art31 · fonte del testo

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