Gli acetifici con produzione annua superiore a 20 ettolitri e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 2. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento:

  • a)di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare;
  • b)di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto e' presente come ingrediente;
  • c)di prodotti alimentari conservati in aceto.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art50 · fonte del testo

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