All'entrata in vigore della presente legge, sara' effettuata la revisione della durata della prestazione giornaliera e del conseguente trattamento economico dei procaccia, in base ai criteri di cui al precedente articolo 13, con effetto dalla stessa data di entrata, in vigore della legge. Qualora in seguito alla suddetta revisione la prestazione del procaccia a cui sia stato assegnato il posto in applicazione del precedente articolo 21 sia determinata per una durata inferiore alle 5 ore giornaliere, sara' applicata al procaccia stesso la disposizione di cui al precedente articolo 11. Ai procaccia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e' conservata come "assegno ad personam" la eventuale differenza fra il trattamento economico complessivo goduto alla data medesima e quello risultante dall'applicazione della presente legge; tale assegno e' riassorbito per effetto di miglioramenti economici che per qualsiasi causa, abbiano a verificarsi.

Testo vigente dal 12 aprile 1961

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art24 · fonte del testo

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