[1]L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, la tenuta dell'albo degli attuati e la disciplina degli iscritti sono esercitati dal Direttorio dell'associazione sindacale degli attuari.

[2]Qualora i poteri del Direttorio siano affidati al segretario o ad un commissario, le attribuzioni predette sono esercitate da un comitato composto nei modi indicati dall'art. 3, ultimo comma della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 897.

Testo vigente dal 25 marzo 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art2 · fonte del testo

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