[1]Qualora sia emesso mandato o ordine di cattura deve essere disposta la sospensione dell'iscritto.

[2]Tale sospensione puo' essere disposta qualora sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento o l'iscritto sia stato ammonito o assegnato al confino di polizia.

[3]Se il Direttorio del sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione dell'attuario ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero con rapporto motivato.

Testo vigente dal 25 marzo 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art14 · fonte del testo

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