Art. 2 — Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione

Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle "strade del vino", possono prevedere i seguenti strumenti:

  • a)il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
  • b)il comitato promotore;
  • c)il comitato di gestione;
  • d)il sistema della segnaletica;
  • e)le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "strade del vino". Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-27;268~art2 · fonte del testo

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