Art. 1 — Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attivita' dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonche' dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanita' in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea. Il Ministero della sanita', previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:

  • a)l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilita' e gestione delle attivita' di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
  • b)la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

Testo vigente dal 6 settembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-10;251~art1 · fonte del testo

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