[1]Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano ai luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorita' ecclesiastiche, sempre che le rispettive attivita' artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, e neppure si applicano ai Regi conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati.

[2]Le disposizioni di cui al precedente art. 3 non si applicano alle orchestrine dei caffe', cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiore a sei alle orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, di collegi o convitti; alle orchestre costituite per feste di beneficenza alle bande musicali.

Testo vigente dal 2 luglio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1934-06-04;977~art4 · fonte del testo

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