Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provvederanno a regolarizzare, in conformita' alle norme di essa, la posizione degli impiegati dipendenti che si trovino gia' ad esercitare funzioni presso Stati esteri o siano gia' in servizio presso enti ed organismi internazionali, e che siano stati a cio' autorizzati. Il servizio prestato alle condizioni di cui al precedente comma, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' considerato come servizio prestato presso le Amministrazioni da cui gli impiegati dipendono. Con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, da emanarsi entro il termine indicato al comma primo, le Amministrazioni provvederanno alla definizione della posizione contabile di detti impiegati per il periodo di servizio come sopra prestato. Nessun assegno integrativo puo' essere attribuito per tale servizio.

Testo vigente dal 11 agosto 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-07-27;1114~art4 · fonte del testo

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