Art. 3 — Cessione di crediti futuri e di crediti in massa

I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa. La cessione in massa dei crediti futuri puo' avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se e' indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.

Testo vigente dal 25 febbraio 1991

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-02-21;52~art3 · fonte del testo

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