1.Il versamento previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 delle quote di indennita' di anzianita' o del corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale, maturato alla data del 31 marzo 1979 dal personale proveniente dagli enti a struttura associativa, privatizzati ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sara' effettuato dagli enti medesimi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di apposite richieste avanzate dalle amministrazioni interessate. 2. La quota di indennita' corrispondente alla differenza tra il trattamento di fine servizio maturato dal predetto personale alla data di definitiva messa a disposizione presso l'ente o l'amministrazione di destinazione e la parte versata dagli enti associativi secondo le modalita' indicate nel 1 comma sara' versata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - in relazione alla utilizzazione del personale da parte della segreteria dei ruoli unici ed alla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. 3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - provvedera' altresi' a liquidare ed a corrispondere la quota di indennita' di anzianita' prevista dal comma 1, nonche' a regolarizzare le posizioni previdenziali del personale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, trasferito alle amministrazioni di destinazione per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1979, n. 125, con il quale e' stata disposta la depubblicizzazione dell'Ente, nonche' dell'articolo 1-octies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, sulla base delle richiete avanzate dalle amministrazioni interessate. 4. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sara' imputata al capitolo 2041 della rubrica 10 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che potra' essere integrato mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Testo vigente dal 14 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;482~art10 · fonte del testo

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