Art. 31 — Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche

Lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della citata legge n. 287 del 1990. L'Autorita' di cui al comma 2, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalita' previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle citta' capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici. L'Autorita' di cui al comma 2 trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Testo vigente dal 26 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220~art31 · fonte del testo

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