[1]All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto e' usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale e' stato composto.

[2]Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto e' stato adoperato.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art86 · fonte del testo

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