Art. 203
[1]Con Regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.
[2]Finche' non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione e' regolata dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.
Testo vigente dal 16 luglio 1941
