[1]Se piu' edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore e' obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.

[2]Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.

[3]Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto.

[4]L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art124 · fonte del testo

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