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Miscellanea
Difesa della genuinita' dei vini e dell'aceto
Legge 31 luglio 1954, n. 561
- Aggiornato al
- 4 agosto 1954
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 9
- Art. 1Chiunque prepara a scopo di commercio mosti, vini, vini speciali, vermouth e aperitivi a…
- Art. 2Il prefetto, sentito il parere dell'Istituto competente per territorio incaricato della…
- Art. 3E' punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila chiunque detiene, senza…
- Art. 4Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio i prodotti di cui…
- Art. 5Chiunque, a scopo di commercio, prepara aceto o conserve alimentari, impiegando acido…
- Art. 6In casi di particolare gravita' o di recidiva il giudice ordina con la condanna la…
- Art. 7Le pene comminate dalla presente legge non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori…
- Art. 8La condanna per alcuno dei reati previsti dalla presente legge importa la pubblicazione…
- Art. 9La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione…
