I contributi da erogarsi a favore dell'Ente autonomo denominato "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte", sono stabiliti come segue:

  • 1)per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al primo capitolo previsto dall'art. 21 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:
  • a)contributo dello Stato nella somma annua di lire 14.400.000 per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, da stanziarsi, per meta' nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per meta' nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo)
  • b)contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 2.400.000;
  • 2)per la "Esposizione internazionale di arte figurativa" da imputarsi al secondo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:
  • a)contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nella somma annua di lire 20.000.000 per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54;
  • b)contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 18.000.000;
  • c)contributo dell'Amministrazione provinciale di Venezia nella somma annua di lire 2.000.000;
  • 3)per la "Mostra internazionale d'arte cinematografica" da imputarsi al terzo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:
  • a)contributo dello Stato nella somma annua di lire 16.500.000 per gli esercizi 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, di cui lire 11.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo) e lire 5.500.000 da prelevarsi dallo speciale fondo a disposizione della Direzione generale dello spettacolo per sovvenzioni a favore di manifestazioni inerenti allo sviluppo del cinema;
  • b)contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 400.000;
  • 4)per le e "Manifestazioni d'arte drammatica e musicale", da imputarsi al quarto capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:
  • a)contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo) nella somma annua di lire 22.000.000 per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54;
  • b)contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 12.000.000 da prelevarsi sui proventi derivanti dall'applicazione degli speciali provvedimenti autorizzati in virtu' del regio decreto-legge 16 luglio 1930, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62.

Testo vigente dal 10 luglio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-06-25;748~art1 · fonte del testo

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