Ai fini della denuncia di cui al precedente articolo vanno considerati beni, diritti ed interessi italiani quelli delle persone fisiche di nazionalita' italiana, nonche', nella misura della partecipazione italiana, quelli delle societa' e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano o nel territorio ceduto o nell'antico territorio jugoslavo. Le partecipazioni straordinarie nelle societa' e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano avranno lo stesso trattamento delle partecipazioni italiane, a condizione che non appartengono a cittadini ex nemici della Repubblica federale popolare jugoslava e/o cittadini di Paesi coi quali la Repubblica federale popolare jugoslava abbia concluso accordi regolanti l'indennizzo delle partecipazioni indirette dei Paesi stessi.

Testo vigente dal 2 febbraio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-12-05;1064~art2 · fonte del testo

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