Art. 1 — Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione

In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione. Avvertenza: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 25 marzo 1999 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Testo vigente dal 9 marzo 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-03-08;50~art1 · fonte del testo

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