E' istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca». La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attivita' produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicita' alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalita' e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonche' sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. La Banca e' accessibile a titolo gratuito nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA puo' anche presentare uno o piu' programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'ISMEA puo' stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le universita' e gli istituti superiori. Nelle regioni e nelle province con minoranze linguistiche riconosciute, la maggiore rappresentativita' delle organizzazioni locali e' riconosciuta a quelle maggiormente rappresentative in ambito locale. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 139/2018

    Questione infondata
    2 luglio 2018

    Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, quarto comma, e 118 Cost. - dell'art. 16 della legge n. 154 del 2016, che istituisce presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole. La norma impugnata - che fa espressamente salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relative ai terreni incolti e abbandonati - esclude la lamentata irragionevole sovrapposizione con la disciplina di cui alla legge reg. Veneto n. 26 del 2014, che ha istituito la «banca della terra veneta», perché prevede una mappatura tesa unicamente a consentire ai soggetti che cercano terreni in vendita da poter coltivare di accedere agevolmente ad una banca di dati di portata nazionale, così trovando in un'unica fonte le caratteristiche dei terreni siti in tutto il territorio nazionale, la loro posizione, le tipologie di coltivazioni e i valori catastali, mentre la gestione amministrativo-civilistica rimane alla Regione. ( Precedente citato: sentenza n. 53 del 2018 ).

    Art. 15 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare · Art. 5 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare · Art. 81 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-28;154~art16 · fonte del testo

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