Art. 4 — Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi

All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti: « Negli atti costitutivi delle societa' sportive di cui al primo comma e' prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo e' formato da non meno di tre e non piu' di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla societa' sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa societa', che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilita' e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che puo' assistere alle assemblee dei soci. Le societa' sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Testo vigente dal 16 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-08-08;86~art4 · fonte del testo

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