Art. 3 — Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio

Fuori dei casi previsti dal precedente articolo, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto:

  • 1)nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, nonche', salvo quanto previsto al successivo n. 2), sulle dogane e sul monopolio dei sali e tabacchi;
  • 2)nella misura non superiore a mesi 6 di reclusione e a lire 2.250.000 di multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, per i reati previsti e puniti dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e tabacchi;
  • 3)nella misura non superiore alla meta' per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evasi e degli interessi di mora nei termini indicati nell'articolo 4 della presente legge. L'indulto e' esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nel comma precedente e nei limiti in esso stabiliti.

Testo vigente dal 22 maggio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-21;282~art3 · fonte del testo

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