Art. 8 — Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive

Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, valutando la possibilita' di dare la precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi. I decreti legislativi dovranno prevedere anche la semplificazione della base imponibile.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 241/2004

    Questione infondata
    19 luglio 2004

    L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita ed interamente disciplinata dal decreto legislativo n. 446 del 1997, pur essendo destinata a finanziare le Regioni a statuto ordinario, non può considerarsi “tributo proprio” della Regione, nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale. Conseguentemente, poiché la disciplina sostanziale dell’imposta in parola rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nulla osta a che lo Stato, con le norme impugnate, deleghi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell’IRAP, individuandone i criteri direttivi e disciplinandone l’attuazione, anche con riferimento alla copertura finanziaria, garantendo peraltro, anche in termini qualitativi, oltre che quantitativi, gli attuali meccanismi di finanza regionale per compensare la progressiva riduzione dell’IRAP con trasferimenti e compartecipazioni di altro tipo. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10, commi 4 e 5, della legge 7 aprile 2003, n. 80, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione. – In materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, v. le citate sentenze n. 296/2003, n. 297 e n. 311/2003.

    Art. 8 Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale · Art. 10 Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale · Art. 117 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-04-07;80~art8 · fonte del testo

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