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Miscellanea
Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari
Legge 27 dicembre 1956, n. 1443
- Aggiornato al
- 3 gennaio 1957
- Articoli
- 5
- Versioni storiche
- 5
- Art. 1Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, per il periodo di tre anni dalla data…
- Art. 2Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere: a) nell'aumento o nella…
- Art. 3Fermi restando nella loro entita' numerica complessiva i ruoli organici dei magistrati e…
- Art. 4Le modificazioni suddette saranno stabilite tenendosi conto delle esigenze delle…
- Art. 5I decreti indicati nell'art. 1 saranno emanati dal Presidente della Repubblica, su…
