Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;
  • b)ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;
  • c)tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonche' del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;
  • d)limitare a non piu' di due il numero complessivo dei nuovi tribunali di cui verra' eventualmente prevista l'istituzione ai sensi della lettera a) ed escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera b) possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
  • e)prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254. Il Governo e' delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonche' ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perche' sia espresso dalle competenti commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Testo vigente dal 3 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-05;155~art1 · fonte del testo

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