Art. 2 — Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa

Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in coerenza con quelli contenuti nelle disposizioni comunitarie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

  • a)continuita' degli strumenti e dei rapporti giuridici;
  • b)principio della neutralita' del passaggio dalla moneta nazionale all'EURO e degli effetti conseguenti;
  • c)piena informativa delle regole della transizione;
  • d)previsione, mediante norme per la fase transitoria, di periodi di adattamento che favoriscano il passaggio graduale alla nuova moneta ed il suo consapevole utilizzo, in particolare da parte dei consumatori;
  • e)per evitare disarmonie con le discipline vigenti, nei settori interessati dalla normativa da attuare, potranno essere introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
  • f)previsione della possibilita' di disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, per l'adeguamento alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, nel rispetto dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia;
  • g)assicurare che la disciplina disposta sia conforme alle disposizioni comunitarie eventualmente intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
  • h)alla copertura di eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali si provvedera', in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 19 dicembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-12-17;433~art2 · fonte del testo

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