I decreti di cui all'articolo 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti. Se il parere non viene espresso da ciascuna commissione entro i suddetti termini i decreti sono emanati in mancanza di esso.

Testo vigente dal 2 novembre 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-10-29;734~art3 · fonte del testo

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