I rettori delle universita' sono eletti da un corpo elettorale composto dai professori ordinari, straordinari ed associati. Alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'espletamento delle procedure per l'inquadramento nel ruolo degli associati, l'elettorato attivo spetta anche agli incaricati stabilizzati. Le norme delegate determinano le modalita' dell'elezione e le rappresentanze delle altre categorie docenti che concorrono, accanto a quelle precedentemente elencate, all'elezione del rettore.

Testo vigente dal 25 febbraio 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-02-21;28~art11 · fonte del testo

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