Art. 6 — Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformita' con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;
  • b)prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, sia effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il riconoscimento sia considerato per intero;
  • c)prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della citata direttiva 2003/109/CE, riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilita' in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 20 agosto 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-08-06;96~art6 · fonte del testo

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