L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo e' finalizzato ad introdurre nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttivita' e della qualita' della prestazionelavorativa, secondo le modalita' attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, anche mediante l'affermazione del principio di selettivita' e di concorsualita' nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttivita', previa valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennita' e premi incentivanti a tutto il personale;
  • b)prevedere che la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisca un titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale interno;
  • c)destinare al personale, direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture amministrative;
  • d)stabilire che le progressioni meramente economiche avvengano secondo principi di selettivita';
  • e)definire una riserva di accesso dall'esterno alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle rispettive aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;
  • f)stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento;
  • g)individuare specifici e ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi che ampliano i servizi al pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Testo vigente dal 5 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-04;15~art5 · fonte del testo

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