Con gli stessi decreti di attuazione delle direttive comunitarie e con successivi decreti da emanarsi entro i termini di delega il Governo e' autorizzato ad emanare norme contenenti le sanzioni amministrative e penali per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti rispettivamente della pena pecuniaria fino a lire cinque milioni e dell'ammenda fino a lire cinque milioni e dell'arresto fino ad un anno. Nell'esercizio di tale delega il Governo si atterra' ai seguenti criteri:

  • 1)per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative;
  • 2)sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno dello Stato e siano, comunque, di particolare gravita'.

Testo vigente dal 25 febbraio 1982

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;42~art2 · fonte del testo

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