Art. 39-undevicies — Disposizioni concernenti le cooperative edilizie
Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 97:
- 1)alla lettera b), le parole: ", gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonche' gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato" sono soppresse;
- 2)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile";
- b)gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' abrogato. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole da: "del Ministero dei lavori pubblici" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti, gia' provveditorati regionali alle opere pubbliche, e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalita' prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa' per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato piu` interventi edilizi in varie localita', l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio";
- b)al comma 2:
- 1)alla fine della lettera a), e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi devono comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna";
- 2)dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio piu` edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facolta' prevista nel comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalita' degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale".
Testo vigente dal 1 marzo 2006
