Art. 39-undetricies — Indennità di trasferta per le Forze armate e di polizia
All'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "nonche' alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate" sono soppresse. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, e' inserito il seguente: "213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio".
Testo vigente dal 1 marzo 2006
