Art. 56-quater semplificazioni bis — Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente: "Art. 70-bis (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria). - 1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficolta' nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validita' vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso. 2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 e' concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito all'essenzialita' e alla disponibilita' dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprieta' intellettuale. Con il medesimo decreto e' stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione. 3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 e' concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialita' e alla disponibilita' dei dispositivi rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprieta' intellettuale. Con il medesimo decreto e' stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione";
  • b)all'articolo 72:
  • 1)al comma 1, le parole: "articoli 70 e 71" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 70, 70-bis e 71";
  • 2)al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al presente comma e' adottato in conformita' ai commi 2 e 3 del medesimo articolo"

Testo vigente dal 31 luglio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art56quater · fonte del testo

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