Decreto Semplificazioni bis

Art. 33-ter semplificazioni bis — Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 2022 al 10 dicembre 2023. Leggi il testo vigente →

Su proposta dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalita' di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzieta' e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilita' dei venditori. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

11

Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 11, comma 5-octies) che "La rideterminazione delle modalita' di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' effettuata entro il 30 giugno 2022".

Testo in vigore dal 1 marzo 2022 al 10 dicembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2021 al 1 marzo 2022. 1 parola tolta.

… alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilita' dei venditori. tolto: 2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicaaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 11, comma 5-octies) che "La rideterminazione delle modalita' di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' effettuata entro il 30 giugno 2022".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art33ter · fonte del testo

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