Art. 5 — Riserva a favore di determinati soggetti

Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attivita' di autotrasporto merci in conto terzi e' riservato il 50 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge da utilizzarsi nel rispetto della riserva di cui al secondo comma del precedente articolo 2. Per i soggetti di cui al comma precedente, il requisito dell'iscrizione all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere soddisfatto o dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati. In caso di non completa utilizzazione delle riserve previste nel presente articolo e nell'articolo 2 nell'anno di competenza o in quello successivo, le disponibilita' residue sono erogate a favore degli altri soggetti di cui all'articolo 3.

Testo vigente dal 10 dicembre 1980

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-27;815~art5 · fonte del testo

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