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Miscellanea
Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Verona - di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'
Legge 6 marzo 1950, n. 108
- Aggiornato al
- 4 aprile 1950
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 7
- Art. 1L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, e' autorizzato ad…
- Art. 2I mutui a favore di enti pubbliche dei loro consorzi e aziende autonome, non possono aver…
- Art. 3La Sezione compie operazioni di mutuo in contanti ed in obbligazioni e puo' emettere…
- Art. 4I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i…
- Art. 5La vigilanza sulla Sezione e' esercitata dagli stessi organi che la esercitano…
- Art. 6Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro…
- Art. 7La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta…
