Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile direzione generale dell'aviazione civile, puo' assumere per le esigenze dei programmi previsti dall'articolo 1, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascuno esercizio, purche' tale impegno non superi, nel totale, lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi e purche' gli impegni non superino le autorizzazioni di spesa indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 1. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio saranno riportate all'esercizio successivo. Eventuali economie conseguite negli stanziamenti, dopo la costruzione o il completamento degli aeroporti indicati nell'articolo 1, potranno essere utilizzate per il finanziamento di opere da eseguire in altro aeroporto per la realizzazione del programma.

Testo vigente dal 31 marzo 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-02-25;111~art9 · fonte del testo

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