Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla costruzione e all'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia in Roma e in Bari nonche' all'ampliamento e riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli. La costruzione dei nuovi edifici giudiziari in Roma sara' eseguita nella zona demaniale di piazzale Clodio. Alla spesa relativa si provvede:

  • a)fino a concorrenza, di 10 miliardi di lire a carico dello Stato;
  • b)per il rimanente mediante concorso da parte delle Amministrazioni comunali di Roma, Bari e Napoli. La misura del concorso e' stabilita con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per l'interno, le finanze, la grazia e giustizia ed i lavori pubblici. Il Ministero di grazia e giustizia ha inoltre facolta' di stipulare convenzioni con le Amministrazioni provinciali e altri Enti interessati allo scopo di ottenere ulteriori contributi per il finanziamento dei lavori di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 17 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-25;309~art1 · fonte del testo

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