Art. 8 (Convenzione autonomo del porto di Genova)

Nei riguardi della Societa' per azioni "Ansaldo" le parti contraenti prendono atto che la stessa ha gia' ottenuto la concessione dell'area demaniale precedentemente occupata dallo stabilimento della Societa' "Ilva" di Sestri Ponente e che l'"Ansaldo", a causa della mancata esecuzione dell'aeroporto previsto dal progetto 31 luglio 1937, ha dovuto costruire per suo conto e con rilevante dispendio una darsena con doppia diga pel servizio dei vari e dell'allestimento delle navi. Alla stessa Societa' "Ansaldo" sara' riservato trattamento esclusivamente preferenziale per eventuali estensioni della industria da essa esercitata su zone demaniali che si rendessero libere verso ponente in contiguita' di quelle gia' da essa occupate.

Testo vigente dal 8 maggio 1954

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-04-16;156~convenzione-autonomo-del-porto-di-genova-art8 · fonte del testo

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