La gestione e la manutenzione dell'aeroporto di Genova saranno effettuate dal Consorzio autonomo del porto di Genova che vi provvedera' in conformita' della propria legge istitutiva, integrata dalle disposizioni emanate ai sensi del secondo comma dell'art. 2, e delle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo successivo. Il Consorzio autonomo del porto di Genova fara' fronte a detti incombenti con i proventi di esercizio dell'aeroporto, ivi compresi quelli previsti dall'art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, tenendo distinta la relativa gestione finanziaria nel proprio bilancio.

Testo vigente dal 8 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-04-16;156~art9 · fonte del testo

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