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Amministrativo
Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri
Legge 18 marzo 1959, n. 134
- Aggiornato al
- 29 novembre 1966
- Articoli
- 5
- Versioni storiche
- 6
- Art. 1E' autorizzato il limite d'impiego di lire 240.000.000 per la concessione in favore…
- Art. 2Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati al personale esecutivo…
- Art. 3L'attivita' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine…
- Art. 4Per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge…
- Art. 5Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'art. 1 sono inscritte…
