Costituzione

Art. 85 cost.

[1]Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

[2]Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

[3]Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art85

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