Art. 73 — Norma di attuazione della disposizione transitoria XI della Costituzione

Ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i Consigli comunali od i commissari prefettizi della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in Regione autonoma.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art73 · fonte del testo

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