Art. 65 — Costituzione degli uffici regionali - Personale

Le Regioni provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato degli enti locali, degli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato nell'ambito della Regione e, in quanto sia necessario, degli altri uffici statali, centrali o periferici. Il comando in sede non comporta alcuna indennita'. E' vietata ogni assunzione, a qualunque titolo, di personale di diversa provenienza. Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei funzionari di cui reputa necessario il comando. I comandi sono disposti dalle amministrazioni da cui dipendono i funzionari, previa intesa con la Giunta regionale.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art65 · fonte del testo

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