I propretari delle ville di cui all'art. 3 sono tenuti a notificare all'Ente delle Ville Venete la loro decisione di alienare le ville almeno sessanta giorni prima di addivenire alla vendita, indicando le generalita' del compratore. Gli atti di alienazione saranno dichiarati inefficaci ad istanza dell'Ente o del Ministero della pubblica istruzione allorche' siano effetto della collisione tra le parti al fine di eludere gli obblighi derivanti dall'art. 19. La si presume, senza possibilita' di prova contraria, quando la vendita non sia stata preventivamente notificata e l'acquirente non dia sufficienti garanzie per gli obblighi a lui derivanti dalla legge: l'alienante puo' in ogni momento far cessare l'azione di inefficacia costituendo idonea garanzia per gli obblighi dell'acquirente.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;243~art25 · fonte del testo

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