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Costituzionale
Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato
Legge 20 aprile 1978, n. 154
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2001
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 21
- Art. 1Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e' costituita, con contabilita'…
- Art. 2senza rubricaabrogato
- Art. 3senza rubricaabrogato
- Art. 4senza rubricaabrogato
- Art. 5All'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 559, le lettere b) e i) sono sostituite…
- Art. 6Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e' aggiunto il…
- Art. 7La Direzione generale del tesoro, entro il mese di novembre di ciascun anno, fara'…
- Art. 8La determinazione del prezzo dei lavori eseguiti dalla Zecca e' effettuata, tenuto…
- Art. 9Le commesse di fornitura di monete da parte dello Stato italiano saranno regolate da…
- Art. 10Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e' sostituito dal…
- Art. 11Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione generale del tesoro, denominata "Cassa…
- Art. 12Per il pagamento di ogni altra fornitura diversa da quella prevista dal primo comma del…
- Art. 13Il personale amministrativo, tecnico ed operaio, comunque in servizio presso la Zecca di…
- Art. 14Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro…
- Art. 15Fino a quando non saranno stati emanati i regolamenti previsti dalla presente legge…
- Art. 16Le disponibilita' esistenti sui capitoli iscritti nella "Rubrica n. 28 - Servizi della…
- Art. 17Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della…
